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22/03/2010
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22 marzo 2010
Primi passi del Comitato Imprenditoriale Italo – Serbo - Russo
Fonte: Newsletter IC&Partners, marzo 2010
Vediamo ora nel dettaglio cosa prevede l’accordo di libero scambio che la Serbia aveva concluso nell’agosto 2000 con la Russia ed ha rivisto nell’aprile dello scorso anno. L’accordo prevedeva inizialmente l’eliminazione progressiva, in un periodo di 5 anni, dei dazi doganali sulle merci con origine in uno dei due paesi. In questo periodo gli organi competenti dovevano definire l’elenco dei prodotti su cui l’accordo non veniva applicato, ossia su cui vengono pagati i dazi doganali. Il 3 aprile 2009 questo elenco è stato abbreviato riducendolo a solamente il 5% dei prodotti.
Le norme relative all'origine della merce rappresentano la parte costitutiva dell'Accordo di libero scambio con la Federazione Russa. Tali norme garantiscono un trattamento preferenziale per le merci serbe con il rispetto di alcune condizioni quali il paese d'origine della merce che deve essere la Serbia, l'esistenza di acquisto e fornitura diretta, e l’accompagnamento del certificato d'origine della
stessa alla fornitura della merce.
L’accordo prevede l’applicazione di un 1% calcolato ex works Serbia per le merci serbe verso il mercato russo, che rappresenta il costo per la gestione doganale delle pratiche. La determinazione dell’origine della merce si basa sul principio “ad valorem”, secondo cui la merce viene considerata sufficientemente lavorata nel caso in cui il valore dei materiali e delle materie prime utilizzate non superino il 50% del valore del prodotto finito franco fabbrica. La merce (materie prime, semilavorati o prodotti finiti) esportata dalla Federazione Russa in Serbia, che a sua volta viene utilizzata nella produzione destinata ad essere nuovamente esportata verso la Federazione Russa, viene comunque considerata come merce d'origine Serba.
Al fine di stabilire l'origine della merce è necessario presentarne il certificato d'origine, con validità di 12 mesi dalla data di rilascio, agli organi doganali in forma stampata, senza alterazioni e in lingua russa.
Il certificato va allegato al documento doganale ed altri documenti da presentare per lo sdoganamento della merce e la differenza tra la quantità di merce realmente fornita e quella dichiarata nel certificato non deve superare il 5%.
In caso di perdita del certificato, che deve essere conservato per almeno 3 anni, può essere accettato il suo duplicato autenticato.
Per forniture il cui valore non supera $5.000 non è necessario presentare il certificato e in questo caso l'importatore può rilasciare una dichiarazione scritta sulla fattura o sugli altri documenti che accompagnano la merce, ma in caso di dubbi sulla sua veridicità l'organo doganale ha il diritto di chiedere il certificato d'origine della merce.
Evidenziamo infine che ogni singolo prodotto ha peculiarità sue proprie per ciò che riguarda il concetto di "lavorazione sufficiente" per cui invitiamo ad ulteriori approfondimenti.
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